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Statuto
Art. 1 – E’ costituita l’associazione ricreativa, culturale e di spettacolo denominata “Gli Spigolatori”, ente associativo non commerciale, con sede in Mondovì.
Art. 2 - L'associazione ha lo scopo di praticare e propagandare tutte le attività culturali legate al tessuto sociale, culturale, artistico e economico del territorio; indire manifestazioni ed eventi; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione di tali attività, per così contribuire alla formazione sociale e culturale.
In via del tutto sussidiaria, l'Associazione potrà svolgere altre attività direttamente connesse o accessorie, purché finalizzate al raggiungimento dello scopo primario.
A tal fine l'associazione potrà inoltre svolgere l'attività di casa editrice.
Art. 3 - L 'associazione non ha scopo di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività culturali. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.
L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l'elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione; nel caso la complessità, l'entità, nonché la specificità dell'attività richiesta non possano essere assolte dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Art. 4 - L'associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.
Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo, senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.
Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.
Art. 6 - Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti.
Art. 7 - Gli associati si distinguono in fondatori e ordinari. I fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione. I soci ordinari sono tutti gli altri associati.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderirvi.
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.
E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
I versamenti a favore del fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a tale titolo.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, in particolare, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale.
Art. 8 - Gli associati cessano di appartenere all'associazione per recesso, per decadenza o per esclusione.
Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.
L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
Art. 9 - Sono organi dell'associazione: l'assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell'associazione; il Vice Presidente; il Segretario.
Art. 10 - L 'assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati fondatori e ordinari.
L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro i termini previsti dalla Legge per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un decimo dei Soci, i quali devono indicare l'argomento della riunione.
La convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno.
La convocazione deve essere portata a conoscenza dei soci mediante affissione nella sede sociale nei quindici giorni precedenti la prima convocazione, oppure mediante inviti scritti (inviati almeno otto giorni prima della data della riunione).
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Tra la data per la prima e per la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.
Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente dell'Associazione o da altra persona nominata dall'Assemblea stessa.
Art. 11 - L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo;
b) nomina per elezione - a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni - il Presidente dell' Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio
Direttivo;
c) delibera su ogni questione sottoposta dal Consiglio Direttivo;
d) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
e) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
L’Assemblea straordinaria:
f) delibera sulle proposte di revisione dello Statuto;
g) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente statuto;
h) delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di devoluzione del patrimonio finale.
Sia in prima che in seconda convocazione, le delibere di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti in assemblea; le delibere di cui alle lettere f), g) ed h) sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei soci intervenuti in assemblea.
Art. 12 - Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
Art. 13 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica tre anni e rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.
La rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente.
In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, il Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.
Art. 14 - Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica tre anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei.
Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'associazione (che assume fa funzione di Presidente del Consiglio Direttivo), dal Vice Presidente e da uno o più Consiglieri, (purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea).
I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige e gestisce l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione:
- delibera sulle domande di ammissione o di recesso dei soci;
- stabilisce l'importo delle quote associative;
- amministra il patrimonio e le rendite sociali;
- delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare;
- ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di necessità o urgenza dal Presidente;
- cura la predisposizione del bilancio da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.
Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.
La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 16 - Il Segretario viene nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso.
Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.
Art. 17 - I titolari degli organi associativi decadono:
- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito l’interessato.
Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art. 13 comma 2.
Le dimissioni o la revoca degli altri componenti gli organi associativi determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.
Art. 18 - Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, dovrà avere a disposizione copia di detti documenti.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidato al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.
Art. 19 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'associazione saranno sottoposte a giudizio di un collegio arbitrale. Il Collegio è composto da tre arbitri:
il primo, nominato dal socio; il secondo, eletto tra gli associati fondatori ; il terzo nominato dai primi due arbitri tra gli altri associati.
Art. 20 - Avverso la decisione del Collegio arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell'assemblea degli associati.
Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio arbitrale.
Art. 21 - In caso di estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.
Art. 22 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.